Statuto del Gruppo MOVM
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Visto il regio decreto 16 settembre 1927 n. 1858, col quale il Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor militare d’Italia fu eretto in ente morale;
Visto lo statuto approvato con regio decreto 2 gennaio 1941;
Visto il nuovo statuto deliberato dal Consiglio direttivo dell’Ente nelle sedute del 3 marzo e 6 agosto 1948;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Visto l’articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947 n. 27;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
DECRETA
È approvato il nuovo statuto del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor militare d’Italia composto di diciotto articoli.
Detto statuto sarà munito del visto e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Dato a Roma, li 26 novembre 1948.
EINAUDI
DE GAS PERI
(Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 1949)
STATUTO
ARTICOLO I
Il Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor militare d’Italia, costituito in Ente Morale con R.D. 16 settembre 1927,
n.1858, ha sede in Roma.
ARTICOLO II
Il Gruppo delle Medaglie d’Oro al v. m. d’Italia ha lo scopo:
a) di riunire con fraterno vincolo di solidarietà i decorati della più alta ricompensa al valore militare, perché mantenendo viva la tradizione della gloria italiana siano di esempio e di incitamento per tutti ad operare per il bene della Patria;
b) di assistere i decorati ed i congiunti dei decorati deceduti bisognosi di lavoro, di cure etc., e di rappresentarne gli interessi presso le competenti Autorità Centrali;
c) di raccogliere e curare in un proprio Museo cimeli, ricordi, fotografie ed in genere quanto altro possa legarsi al ricordo della vita e delle gesta delle Medaglie d’Oro al valor militare d’Italia;
d) di costituire un archivio per la raccolta di documenti sui decorati di medaglia d’Oro al v. m.;
e) di tutelare e diffondere la conoscenza della storia del valore italiano mediante un ufficio storico il quale provveda all’ordinamento di corsi, di lezioni e di monografie;
f) di promuovere al centro ed alla periferia le cerimonie di ricordo e di esaltazione della Medaglia d’Oro al valor militare.
ARTICOLO III
Il Patrimonio del Gruppo delle Medaglie d’Oro al v. m. è costituito:
a) da un capitale di fondazione di lire 200.000 di valore nominale in titoli dello Stato;
b) da contributi che gli vengono corrisposti dal Ministero del Tesoro ed eventualmente da quelli che per lo stesso titolo potranno essere stanziati sul bilancio di altri Ministeri.
ARTICOLO IV
Sono soci effettivi di diritto i decorati di Medaglia d’Oro al v. m. viventi.
Sono soci a titolo di onore i decorati di Medaglia d’Oro al v. m. non viventi.
Sono, altresì, soci a titolo d’onore le Città e le Unità delle Forze Armate decorate di Medaglia d’Oro al v. m.
ARTICOLO V
I decorati di Medaglia d’Oro al v. m. non viventi sono rappresentati da una persona di famiglia che è l’intestatario del libretto del soprassoldo della Medaglia d’Oro al v. m.
Ove questi non sussista il rappresentante è il primo chiamato all’eredità. Fra eredi chiamati congiuntamente alla eredità e fra coeredi dello stesso grado la rappresentanza è affidata al più anziano di età.
Se il Gruppo non riconosca nell’erede, cui per primo spetti la rappresentanza stessa i requisiti morali per assumere la rappresentanza stessa, il Consiglio Direttivo del Gruppo delibera inappellabilmente sulla rappresentanza da affidare ad altro coerede.
ARTICOLO VI
Le Città decorate di Medaglia d’Oro al v. m. sono rappresentate dal Sindaco e le Unità delle Forze Armate dal loro Comandante.
ARTICOLO VII
Sono organi del Gruppo Medaglie d’Oro al v. m.:
a) l’assemblea dei soci effettivi;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Corte d’Onore,
d) il Collegio dei Sindaci
ARTICOLO VIII
L’Assemblea dei soci effettivi è convocata ordinariamente entro i primi tre mesi di ciascun anno ed in via straordinaria, in qualunque momento, su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci effettivi, o, nei casi
di grave irregolarità sulla gestione, su richiesta del Collegio dei Sindaci. L’Assemblea è convocata a mezzo avviso da inviare ai soci almeno otto giorni prima della data stabilita.
È valida in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Elegge un Presidente, un segretario e, quando sia necessario, due scrutatori.
Ogni socio effettivo può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio effettivo mediante delega scritta.
La delega deve essere consegnata al Presidente dell’Assemblea all’inizio dei lavori. Ogni socio effettivo può rappresentare un solo altro socio effettivo delegante.
ARTICOLO IX
L’Assemblea dei soci effettivi delibera su tutti gli argomenti che interessano la vita dell’Ente e particolarmente:
1° – approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
2° – approva le modifiche dello statuto sociale;
3° – delibera sull’accettazione di lasciti, donazioni, contributi ed oblazioni;
4° – elegge il Consiglio Direttivo, i soci costituenti la Corte d’Onore ed i Sindaci;
5° – delibera, su ricorso dell’interessato, sulle sanzioni disciplinari adottate dalla Corte d’Onore.
ARTICOLO X
Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea fra i soci effettivi, è composto di 1 Presidente e 4 Consiglieri, dei quali uno con funzioni di segretario ed economo.
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e può essere riconfermato.
Il Consiglio Direttivo provvede alla attuazione degli scopi sociali; cura la esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; delibera sui provvedimenti presi d’urgenza dal Presidente del Consiglio Direttivo; provvede a quanto occorre per lo svolgimento delle attività che non sono esclusivamente riservate all’Assemblea dei soci ai termini dell’art. 9; predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da presentare all’esame del Collegio sindacale rispettivamente non oltre il mese di dicembre ed il mese di febbraio di ciascun anno; presenta il bilancio preventivo ed il conto consuntivo all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
ARTICOLO XI
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza del Gruppo; convoca e presiede il Consiglio
Direttivo e la Corte d’Onore. In caso d’urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale ne riferisce, per la ratifica, nella prima riunione.
ARTICOLO XII
La Corte d’Onore è composta dai membri del Consiglio Direttivo e da altri quattro soci effettivi, eletti dall’Assemblea, i quali restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Si riunisce quando è necessaria la sua attività. È convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, e delibera sulle sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 15.
ARTICOLO XIII
Il Collegio dei Sindaci, eletto dall’Assemblea fra i soci effettivi, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Essi eleggono il Presidente. Il Collegio dei Sindaci resta in carica tre anni e può essere riconfermato.
Il Collegio dei Sindaci esegue verifiche di cassa; si assicura delle regolari scritturazioni sui libri contabili; esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi che devono essere sottoposti all’Assemblea dei soci accompagnati da una relazione del Collegio medesimo; riferisce all’Assemblea sulle irregolarità riscontrate, quando ne ha richiesto la convocazione, in via straordinaria, per le sue determinazioni.
ARTICOLO XIV
L’anno finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
ARTICOLO XV
Il socio effettivo o la persona investita della rappresentanza di un socio onorario, la condotta del quale venga in contrasto con il prestigio della Medaglia d’Oro, oppure che compia atti contrari alla disciplina morale del Gruppo, è passibile delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) sospensione;
d) espulsione.
ARTICOLO XVI
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni accettate dal Consiglio Direttivo e con decorrenza dal giorno successivo alla loro accettazione;
b) per espulsione di cui alla lettera d) del precedente art. 15, con effetto dalla data di notificazione del relativo deliberato.
ARTICOLO XVII
Gli addebiti di cui al precedente art. 15 devono essere comunicati al socio dal Consiglio Direttivo per lettera raccomandata con invito a presentare le proprie giustificazioni nel termine di 20 giorni.
Le decisioni devono essere notificate all’interessato a mezzo lettera raccomandata.
Contro i provvedimenti presi a suo carico il socio può fare ricorso all’Assemblea nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione.
ARTICOLO XVIII
Il Consiglio Direttivo si avvale della collaborazione delle Medaglie d’Oro che risiedono alla periferia per coordinare l’azione da svolgere in determinate regioni o farsi rappresentare a cerimonie ed altre pubbliche manifestazioni.